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L’Operatore Socio-Sanitario (generalmente abbreviato in Oss) è un Operatore che lavora in ambito sanitario ed assistenziale, svolgendo la propria attività, non esclusiva ma principale, all’assistenza diretta ed indiretta al Paziente (ambito sanitario) – Ospite (ambito assistenziale – RSA).
Si tratta di una Figura Professionale, che il Ministero della Salute identifica come Operatore di interesse sanitario (alla pari dei Massofisioterapisti e dell’Assistente di Studio Odontoiatrico) la cui principale attività lavorativa è finalizzata al soddisfacimento dei Bisogni Primari delle Persone.
Con questo termine identifichiamo le necessità biologiche essenziali per la sopravvivenza umana (Piramide dei Bisogni di Maslow), come nutrirsi, idratarsi, dormire, respirare e mantenere l’igiene personale. Per l’Operatore Socio-Sanitario (OSS), soddisfare questi bisogni per i pazienti non autosufficienti è l’obiettivo assistenziale primario.
La Piramide dei Bisogni di Maslow
Nell’assistenza diretta rientra tutto ciò che riguarda l’assistenza al Paziente-Ospite come: le cure igieniche della persona, la movimentazione a letto e movimentazione sedia-letto e viceversa, assistenza ai pasti, collaborazione con altre Figure Professionale nella gestione di alcune attività sanitarie, collaborazione con le altre figure sanitarie ed assistenziali ecc..
Nell’assistenza indiretta rientrano tutte le mansioni che non riguardano direttamente il Paziente-Oss come la preparazione e il riordino della postazione/stanza del paziente; l’Operatore Socio Sanitario risponde alla chiamata del campanello del paziente, sanifica e decontamina i presidi e riordina i materiali usati ecc..
Tale Accordo ha progressivamente coinvolto in tale nuova Figura Professionale le precedenti Figure di OTA (Operatore Tecnico di Assistenza), nonché gli Ausiliari socio-assistenziali e l’Assistente Domiciliare), tutti autorizzati a frequentare itali Corsi OSS.
Entrando nei particolari, leggiamo il Documento che ha istituito e definito la Figura dell’OSS, vale a dire L’Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Accordo tra il Ministro della Sanita’, il Ministero per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione.
(GU n.91 del 19-4-2001)
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita’, economicita’ ed efficacia dell’azione amministrativa, possano concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita’ di interesse comune;
Visto l’art. 3-octies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che, con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i profili professionali dell’area socio-sanitaria;
Visto il comma 5 del richiamato art. 3-octies che prevede che le figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, siano individuate con regolamento del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro per la solidarieta’ sociale, sentita questa Conferenza e siano definiti i relativi ordinamenti didattici;
Visto il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale con il quale, in conformita’ ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata, e’ stata individuata la figura, il profilo professionale e l’ordinamento didattico dei corsi di formazione dell’operatore socio-sanitario;
Considerato che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella adunanza del 21 settembre 2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimita’ costituzionale in relazione all’art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 febbraio 2001 dal Ministero della sanita’ che, in pari data, e’ stata inviata alle regioni e province autonome, con il quale si propone in attesa della decisione della Corte costituzionale, che la figura dell’operatore socio-sanitario e relativo ordinamento siano individuati tramite un accordo tra i Ministri della sanita’ e della solidarieta’ sociale e le regioni e province autonome;
Vista la nota del 15 febbraio con la quale la regione Veneto, a nome tecnico interregionale dell’area sanita’ e servizi sociali, ha avanzato alcune richieste di emendamento alla proposta di accordo, precisando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte delle regioni, si intendeva reso il parere a livello tecnico;
Vista la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Ministero della sanita’, a cui sono state inoltrate le suddette richieste emendamentive avanzate regioni, ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito;
Acquisito l’assenso Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce
il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per la sanita’, il Ministro per la solidarieta’ sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto non differibile istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario che svolga attivita’ indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente;
Considerata la conseguente necessita’ di attivare immediatamente i relativi corsi di formazione;
Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la disciplina sulla figura di operatore sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite un accordo fra i Ministri della sanita’ e della solidarieta’ sociale e le regioni e le province autonome Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Ritenuto, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con ordinanza n. 3/2000 in merito al decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale 18 febbraio 2000, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e la definizione dell’ordinamento didattico, necessario ed urgente attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario, restando impregiudicate le ulteriori autonome determinazioni delle amministrazioni interessate a seguito ed in conformita’ della
sentenza della Corte costituzionale;
Convengono quanto segue: in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimita’ costituzionale dell’art. 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e con salvezza delle ulteriori autonome determinazioni dello Stato e delle regioni a seguito ed in conformita’ alla sentenza della Corte costituzionale, la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell’operatore socio-sanitario sono, provvisoriamente, disciplinati in conformita’ ai contenuti degli articoli da 1 a 13 del decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, 18 febbraio 2000, e relativi allegati, con la precisazione che il contenuto dell’art. 12 va modificato al comma 3 e comma 4, nel testo che qui di seguito si riproduce:
Art. 1: Figura e profilo
Art. 2: La formazione
Art. 3: Contesti operativi
Art. 4: Contesto relazionale
Art. 5: Attivita’
Art. 6: Competenze
Art. 7: Requisiti di accesso
Art. 8: Organizzazione didattica
Art. 9: Moduli didattici integrativi post-base
Art. 10: Materie di insegnamento
Art. 11: Tirocinio
Art. 12: Esame finale e rilascio dell’attestato
Art. 13: Titoli pregressi
Roma, 22 febbraio 2001
Il presidente: Loiero
Elenco delle principali attivita’ previste per l’operatore socio-sanitario
Competenze dell’Operatore Socio-Sanitario
Competenze tecniche
Competenze relative alle conoscenze richieste
Sa lavorare in equipe:
Obiettivi di Modulo e Materie di Insegnamento
Obiettivi di modulo
Principali materie di insegnamento
Revisione profilo operatore sociosanitario.
Recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell’operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come modificato dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR). Tale Testo sarà a breve inserito su questo Portale.
Tale revisione del profilo professionale dell’OSS è ufficialmente in vigore. È stata recepita tramite il DPCM del 25 marzo 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025. Questo decreto ha aggiornato lo storico Accordo del 2001, ridefinendo ruoli, competenze e formazione.
Le novità introdotte dalla normativa riguardano principalmente cinque ambiti:
L’Assistente Infermiere è una nuova figura professionale del sistema sanitario italiano, introdotta ufficialmente come operatore di interesse sanitario intermedio tra l’OSS (Operatore Socio Sanitario) e l’Infermiere. Questo profilo non sostituisce l’infermiere, ma lavora sotto la sua guida e supervisione per supportare la gestione della complessità assistenziale.
Requisiti di Accesso
Per accedere al percorso di qualifica sono necessari requisiti specifici:
Principali Competenze e Mansioni
A differenza dell’OSS tradizionale, l’Assistente Infermiere svolge mansioni sanitarie più avanzate, sempre su indicazione e controllo dell’infermiere:
Il Percorso Formativo
La formazione viene gestita e regolamentata a livello delle singole Regioni:
Quando saranno fornite indicazioni più specifiche da Stato e Regioni (specie Piemonte) l’argomento sarà approfondito.
ASSISTENTE INFERMIERE: Infiammano le proteste!
(NurseLife)
Direttore Responsabile: Dr. Gian Carlo Giuliani
Telefono: (+39) 338-139.36.87
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