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Operatori Socio Sanitari

Operatori Socio Sanitari

Generalità

L’Operatore Socio-Sanitario (generalmente abbreviato in Oss) è un Operatore che lavora in ambito sanitario ed assistenziale, svolgendo la propria attività, non esclusiva ma principale, all’assistenza diretta ed indiretta al Paziente (ambito sanitario) – Ospite (ambito assistenziale – RSA).

 

Si tratta di una Figura Professionale, che il Ministero della Salute identifica come Operatore di interesse sanitario (alla pari dei Massofisioterapisti e dell’Assistente di Studio Odontoiatrico) la cui principale attività lavorativa è finalizzata al soddisfacimento dei Bisogni Primari delle Persone.

 

Con questo termine identifichiamo le necessità biologiche essenziali per la sopravvivenza umana (Piramide dei Bisogni di Maslow), come nutrirsi, idratarsi, dormire, respirare e mantenere l’igiene personale. Per l’Operatore Socio-Sanitario (OSS), soddisfare questi bisogni per i pazienti non autosufficienti è l’obiettivo assistenziale primario.

La Piramide dei Bisogni di Maslow

Nell’assistenza diretta rientra tutto ciò che riguarda l’assistenza al Paziente-Ospite come: le cure igieniche della persona, la movimentazione a letto e movimentazione sedia-letto e viceversa, assistenza ai pasti, collaborazione con altre Figure Professionale nella gestione di alcune attività sanitarie, collaborazione con le altre figure sanitarie ed assistenziali ecc..

Nell’assistenza indiretta rientrano tutte le mansioni che non riguardano direttamente il Paziente-Oss come la preparazione e il riordino della postazione/stanza del paziente; l’Operatore Socio Sanitario risponde alla chiamata del campanello del paziente, sanifica e decontamina i presidi e riordina i materiali usati ecc..

 

Tale Accordo ha progressivamente coinvolto in tale nuova Figura Professionale le precedenti Figure di OTA (Operatore Tecnico di Assistenza), nonché gli Ausiliari socio-assistenziali e l’Assistente Domiciliare), tutti autorizzati a frequentare itali Corsi OSS.

Entrando nei particolari, leggiamo il Documento che ha istituito e definito la Figura dell’OSS, vale a dire L’Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Accordo   tra   il   Ministro della Sanita’, il Ministero per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione.

(GU n.91 del 19-4-2001)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento   di   obiettivi   di funzionalita’,  economicita’ ed efficacia dell’azione amministrativa, possano concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita’ di interesse comune;

Visto l’art. 3-octies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che, con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i profili professionali dell’area socio-sanitaria;

Visto il comma 5 del richiamato art. 3-octies che prevede che le figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, siano individuate con regolamento del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro per la solidarieta’ sociale, sentita questa Conferenza e siano definiti i relativi ordinamenti didattici;

Visto il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale con il quale, in conformita’ ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata, e’ stata individuata la figura, il profilo professionale e l’ordinamento didattico dei corsi di formazione dell’operatore socio-sanitario;

Considerato che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella adunanza del 21 settembre 2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimita’ costituzionale in relazione all’art. 3-octies,  comma  5,  del  decreto legislativo n.  502  del  1992 e successive modificazioni;

Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 febbraio 2001 dal Ministero della sanita’ che, in pari data, e’ stata inviata alle regioni e province autonome, con il quale si propone in attesa della   decisione   della   Corte   costituzionale, che la figura dell’operatore   socio-sanitario e relativo ordinamento siano individuati tramite un accordo tra i Ministri della sanita’ e della solidarieta’ sociale e le regioni e province autonome;

Vista la nota del 15 febbraio con la quale la regione Veneto, a nome tecnico interregionale dell’area sanita’ e servizi sociali, ha avanzato alcune richieste di emendamento alla proposta di accordo, precisando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte delle regioni, si intendeva reso il parere a livello tecnico;

Vista la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Ministero della sanita’,  a   cui   sono   state inoltrate le suddette richieste emendamentive avanzate regioni, ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito;

Acquisito l’assenso Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per la sanita’, il Ministro per la solidarieta’ sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto non differibile istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario che svolga attivita’ indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente;

Considerata la conseguente necessita’ di attivare immediatamente i relativi corsi di formazione;

Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la disciplina sulla figura di operatore sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite un accordo fra i Ministri della sanita’ e della solidarieta’ sociale e le regioni e le province autonome Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con ordinanza n. 3/2000 in merito al decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale 18 febbraio 2000, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e la definizione   dell’ordinamento   didattico,   necessario ed urgente attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario, restando impregiudicate    le    ulteriori   autonome   determinazioni   delle amministrazioni   interessate  a  seguito  ed  in  conformita’  della

sentenza della Corte costituzionale;

Convengono quanto segue: in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimita’    costituzionale   dell’art.   3-octies   del   decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e con salvezza delle ulteriori autonome determinazioni dello Stato e delle regioni a seguito ed in conformita’ alla sentenza della Corte costituzionale, la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento    didattico    dell’operatore    socio-sanitario   sono, provvisoriamente, disciplinati in conformita’ ai contenuti degli articoli da 1 a 13 del decreto del Ministro della sanita’, di concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta’ sociale, 18 febbraio 2000,  e  relativi  allegati,  con  la  precisazione che il contenuto dell’art. 12 va modificato al comma 3 e comma 4, nel testo che qui di seguito si riproduce:

Art. 1: Figura e profilo

  • 1. E’ individuata la figura dell’operatore socio-sanitario.
  • 2. L’operatore   socio-sanitario   e’ l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine  di specifica formazione professionale, svolge attivita’ indirizzata a:
    • a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
    • b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Art. 2: La formazione

  • 1. La formazione dell’operatore socio-sanitario e’ di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attivita’ didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
  • 2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanita’ e dal dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.

Art. 3: Contesti operativi

  • 1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attivita’ sia nel settore sociale  che  in  quello  sanitario,  in  servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.

Art. 4: Contesto relazionale

  • 1. L’operatore   socio-sanitario svolge la sua attivita’ in collaborazione   con   gli  altri  operatori  professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Art. 5: Attivita’

  • 1. Le attivita’ dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita:
    • a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
    • b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
    • c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
  • 2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono riassunte nell’allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 6: Competenze

  • 1. Le competenze dell’operatore di assistenza sono contenute nell’allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 7: Requisiti di accesso

  • 1. Per   l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore socio-sanitario e’ richiesto il diploma di scuola dell’obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di eta’ alla data di iscrizione al corso.

Art. 8: Organizzazione didattica

  • 1. La didattica e’ strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:
    • a) un modulo di base;
    • b) un modulo professionalizzante.
  • 2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:
    • modulo di base: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200.
      – Motivazione-orientamento e conoscenze di base:
      – modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250;
      – esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100;
      – tirocinio, numero minimo di ore 450.
  • 3. Le regioni e provincie autonome, attesa l’ampia possibilita’ di utilizzo dell’operatore socio-sanitario, possono prevedere, per un piu’ congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche ecc..) sia alla struttura di  riferimento  (residenza  assistita, domicilio, casa di riposo, comunita’, ecc.).
  • 4. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio, ecc.
    • Modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50.
      – Tematiche professionali: tipo di formazione esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50.
      – Specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero minimo di ore 100.

Art. 9: Moduli didattici integrativi post-base

  • 1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.

Art. 10: Materie di insegnamento

  • 1.Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
    • a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
    • b) area psicologica e sociale;
    • c) area igienico sanitaria;
    • d) area tecnico operativa.
  • 2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 11: Tirocinio

  • 1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell’operatore socio-sanitario e’ prevista. 

Art. 12: Esame finale e rilascio dell’attestato

  • 1. La frequenza ai corsi e’ obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.
  • 2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d’esame, la cui composizione e’ individuata dal citato provvedimento regionale   e   della   quale   fa   parte   un   esperto   designato dall’assessorato regionale alla sanita’ ed dall’assessorato regionale alle politiche sociali.
  • 3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverra’ secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
  • 4. All’allievo che supera le prove, e’ rilasciato dalle regioni e provincie autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attivita’ e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali. 

Art. 13: Titoli pregressi

  • 1. Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da   attribuirsi   a   titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente decreto.

 

Roma, 22 febbraio 2001

Il presidente: Loiero

ALLEGATO A - Elenco delle principali attivita' previste per l'operatore socio-sanitario

Elenco delle principali attivita’ previste per l’operatore socio-sanitario

  • 1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:
    • assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attivita’ quotidiane e di igiene personale;
    • realizza   attivita’   semplici   di   supporto diagnostico e terapeutico;
    • collabora ad attivita’ finalizzate al mantenimento delle capacita’  psico-fisiche  residue,  alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
    • realizza attivita’ di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
    • coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche terminale e morente;
    • aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita;
    • cura la pulizia e l’igiene ambientale.
  • 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale:
    • osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente;
    • collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
    • valuta, per quanto di competenza, gli interventi piu’ appropriati da proporre;
    • collabora   alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
    • riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
    • mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identita’ personale.
  • 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:
    • utilizza   strumenti   informativi   di   uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
    • collabora alla verifica della qualita’ del servizio;
    • concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
    • collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
    • collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attivita’ semplici.
ALLEGATO B - Competenze dell’Operatore Socio-Sanitario

Competenze dell’Operatore Socio-Sanitario

Competenze tecniche

  • In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.
  • E’ in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.).
  • E’ in grado di collaborare con l’utente e la sua famiglia:
    • nel governo della casa e dell’ambiente di vita, nell’igiene e cambio biancheria;
    • nella preparazione e/o aiuto all’assunzione dei pasti;
    • quando necessario, e a domicilio, per l’effettuazione degli acquisti;
    • nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.
  • E’ in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonche’ la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l’assunzione dei pasti.
  • Sa curare il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.
  • Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.
  • Sa svolgere attivita’ finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria, all’espletamento delle funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture corrette.
  • In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto e’ in grado di:
    • aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
    • aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
    • osservare, riconoscere e riferire alcuni dei piu’ comuni sintomi di allarme che l’utente puo’ presentare (pallore, sudorazione ecc.);
    • attuare interventi di primo soccorso;
    • effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
    • controllare e assistere la somministrazione delle diete;
    • aiutare nelle attivita’ di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacita’cognitive e manuali;
    • collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
    • provvedere   al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella;
    • collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
    • utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente, riducendo al massimo il rischio;
    • svolgere attivita’ di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
    • accompagnare l’utente per l’accesso ai servizi.

 

Competenze relative alle conoscenze richieste     

  • Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.
  • Conosce   le   diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.
  • Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all’utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc.
  • E’ in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell’utente per le quali e’ necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.
  • Conosce le modalita’ di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all’utente.
  • Conosce le condizioni di rischio e le piu’ comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.
  • Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari.
  • Conosce l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.
  • Competenze relazionali    

 

Sa lavorare in equipe:

  • Si avvicina e si rapporta con l’utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attivita’ quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.
  • E’ in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.
  • Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.
  • E’ in grado di partecipare all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.
  • E’ in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticita’.
  • Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.
ALLEGATO C - Obiettivi di Modulo e Materie di Insegnamento

Obiettivi di Modulo e Materie di Insegnamento

 

Obiettivi di modulo

  • Primo modulo (200 ore di teoria):
    • acquisire elementi di base per individuare i bisogni delle persone e le piu’ comuni problematiche relazionali;
    • distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;
    • conoscere i fondamenti dell’etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonche’ i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilita’, diritti…);
    • conoscere i concetti di base dell’igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrita’ dell’ambiente.
  • Secondo modulo (250 ore di teoria, 100 esercitazioni, 450 tirocinio):
    • riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali;
    • caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicaps, ecc. o in situazioni di pericolo;
    • identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell’assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;
    • riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;
    • applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato – cura della persona – mantenimento delle capacita’ residue – recupero funzionale;
    • conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;
    • conoscere i principali aspetti psico-sociali dell’individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilita’ comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonche’ conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza   sociale   allo scopo di concorrere,  per  quanto  di competenza, al   mantenimento  dell’autonomia  e dell’integrazione sociale dell’utente.
  • Modulo facoltativo: tematica professionale specifica: (50 ore teoria, 50 esercitazioni, 100 tirocinio):
    • approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento ad una particolare tipologia di utenza o ad uno specifico ambiente assistenziale.

Principali materie di insegnamento

  • Area socio-culturale, istituzionale e legislativa:
    • Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale.
    • Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.).
    • Elementi di etica e deontologia.
    • Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.
  • Area psicologica e sociale:
    • Elementi di psicologia e sociologia.
    • Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificita’ dell’utenza.
  • Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa:
    • Elementi di igiene.
    • Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
    • Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero.
    • Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza.
    • Metodologia del lavoro sociale e sanitario.
    • Assistenza sociale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Marzo 2025, pubblicato sulla G.U. del 21-06-2025

Revisione profilo operatore sociosanitario.
Recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell’operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come modificato dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR). Tale Testo sarà a breve inserito su questo Portale.

 

Tale revisione del profilo professionale dell’OSS è ufficialmente in vigore. È stata recepita tramite il DPCM del 25 marzo 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025. Questo decreto ha aggiornato lo storico Accordo del 2001, ridefinendo ruoli, competenze e formazione.

Le novità introdotte dalla normativa riguardano principalmente cinque ambiti:

  • Aggiornamento continuo: È stato introdotto l’obbligo di formazione permanente, che prevede almeno 1 ora di aggiornamento per ogni mese lavorato.
  • Competenze ridefinite: Il profilo è strutturato su 5 aree di competenza chiave che chiariscono le attività di assistenza diretta, la gestione dell’ambiente di cura, la relazione con il paziente e il lavoro in team.
  • Supervisione e ruoli: Viene ribadita l’operatività in collaborazione con i professionisti sanitari e sociali di riferimento, senza operare in totale autonomia né sostituire infermieri o medici.
  • Formazione iniziale: I nuovi corsi per diventare OSS hanno una durata minima di 1000 ore, con un maggiore focus su tirocini ed esercitazioni pratiche.
  • Introdotto contestualmente alla riforma il nuovo ruolo dell’Assistente Infermiere.

 

L’Assistente Infermiere è una nuova figura professionale del sistema sanitario italiano, introdotta ufficialmente come operatore di interesse sanitario intermedio tra l’OSS (Operatore Socio Sanitario) e l’Infermiere. Questo profilo non sostituisce l’infermiere, ma lavora sotto la sua guida e supervisione per supportare la gestione della complessità assistenziale.

Requisiti di Accesso

Per accedere al percorso di qualifica sono necessari requisiti specifici:

  • Qualifica di OSS (Operatore Socio Sanitario).
  • Diploma di scuola secondaria di II grado (maturità quinquennale).
  • Esperienza sul campo (spesso richiesta un’esperienza minima di 24 mesi come OSS).

Principali Competenze e Mansioni

A differenza dell’OSS tradizionale, l’Assistente Infermiere svolge mansioni sanitarie più avanzate, sempre su indicazione e controllo dell’infermiere:

  • Parametri vitali: rilevazione e monitoraggio di frequenza cardiaca, pressione e temperatura.
  • Terapie: somministrazione di terapie non iniettive e ossigenoterapia.
  • Medicazioni: esecuzione di medicazioni semplici e supporto in esami come l’ECG.
  • Supporto: assistenza diretta al paziente e collaborazione organizzativa con il team.

Il Percorso Formativo

La formazione viene gestita e regolamentata a livello delle singole Regioni:

  • Durata complessiva: minimo 500 ore di formazione.
  • Teoria: 200 ore di lezioni in aula o modalità sincrona.
  • Tirocinio: 280 ore sul campo.
  • Esercitazioni: 20 ore di simulazioni pratiche prima dell’esame finale

Quando saranno fornite indicazioni più specifiche da Stato e Regioni (specie Piemonte) l’argomento sarà approfondito.

Video Consigliati
Collegamenti Utili (alcuni con Newsletter)
  • Operatore Socio Sanitario
    Definitosi “tutto per l’Operatore Sanitario”, in effetti fornisce tanti elementi e tanti dati: concorsi, news, aggiornamenti professionali, Leggi, Norme ecc. ecc.
  • Nurse24
    Sito abbastanza completo e ben fatto (si tratta di una Testata Giornalistica). L’apparenza è che sia un sito infermieristico, ma i curatori sottolineano che si tratta di un Sito per Oss. Comunque sia, risulta di utilità.
  • Nursetimes.org
    Altro Sito misto (sempre testata giornalistica), ma che contiene anche importanti contenuti per Oss.
  • L’ABC dell’Operatore Sanitario
    Sito un po’ brutto da vedere ma completo e con molto materiale sulle Procedure.
  • Formazioneoss
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