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Invalidità Civile e Assegno di Accompagnamento

Invalidità Civile ed Assegno di Accompagnamento

Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e accolto dall’articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».

Da: inps.it

L’Indennità di accompagnamento (IDA) è un contributo monetario erogato dall’INPS a persone riconosciute da una commissione sanitaria – definita a livello di Azienda Sanitaria Locale (ASL) – come portatrici di invalidità totale (al 100%) e permanente e con esigenza di assistenza continua, essendo impossibilitate a deambulare e/o a svolgere autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana.

L’invalidità civile in Italia è definita principalmente dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, la quale stabilisce i criteri sanitari e i requisiti di riduzione della capacità lavorativa o funzionale.

L’assegno di accompagnamento (più correttamente indennità di accompagnamento) è, quindi, una prestazione economica INPS per invalidi civili totali. Per il 2026, l’importo è di 551,53€ al mese, erogato per 12 mensilità.

Viene concesso a prescindere dall’età e dal reddito.

Tipologie di Invalidità
  • Invalidità Civile:
    • Causa: Riconosciuta per minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali derivanti da fatti naturali, malattie o infortuni comuni (quindi non legati al lavoro o alla guerra).
    • Scopo: Funzione assistenziale e di sostegno al reddito o all’autonomia (es. pensione di inabilità, assegno mensile, indennità di accompagnamento).
  • Invalidità di Guerra:
    • Causa: Riconosciuta a militari o civili che hanno subito lesioni o infermità direttamente a causa o in occasione di eventi bellici.
    • Scopo: Funzione prevalentemente risarcitoria e di riconoscimento morale/solidarietà da parte dello Stato, con trattamenti economici spesso più favorevoli e svincolati da limiti di reddito rispetto a quella civile.
  • Invalidità per Servizio:
    • Causa: Riguarda i dipendenti pubblici o le forze armate che subiscono danni fisici per fatti connessi allo svolgimento dei doveri d’ufficio (esclusa la causa di guerra).
    • Scopo: Indennizzo e tutele economiche specifiche a carico dell’amministrazione pubblica di appartenenza.
  • Invalidità del Lavoro (Infortunio / Malattia Professionale):
    • Causa: Dipende da eventi lesivi avvenuti durante l’attività lavorativa o per cause legate all’esercizio della professione.
    • Scopo: Gestita dall’INAIL, prevede cure, riabilitazione e indennizzi per la perdita della capacità lavorativa.
  • Invalidità per Ciechi (o ipovedenti)
    • Il riconoscimento della cecità civile spetta a chi ha una minorazione visiva totale o parziale, e dà diritto a pensione, indennità di accompagnamento o indennità speciale, oltre ad ausili medici ed esenzione dai ticket sanitari. La domanda si avvia tramite un certificato medico introduttivo da presentare all’INPS.
L'Indennità di Accompagnamento

I dettagli chiave del beneficio includono:

  • Requisiti sanitari: È necessario il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% con impossibilità di deambulare senza accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Esistono Tabelle Ministeriali (1992) indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti.
  • Niente limiti di reddito: Non influisce sull’ISEE ed è esente da IRPEF (non si paga alcuna tassa).
  • Limiti e\o caratteristiche dell’utilizzo: L’Indennità, notoriamente, non è soggetta a condizioni o a vincoli d’uso; i destinatari, di conseguenza, possono impiegarla come meglio credono senza particolari limitazioni, verifiche o controlli.
  • Incompatibilità: Non spetta in caso di ricovero sanitario gratuito in Ospedali, Strutture Sanitarie o RSA a totale carico dello Stato.
  • Procedura: La domanda va presentata all’INPS tramite il portale dedicato o tramite l’assistenza gratuita di un patronato. 

Il suo scopo è quello di sostenere i beneficiari nell’affrontare le spese legate alle loro necessità di assistenza. Il trasferimento è in somma fissa: tutti i percettori riscuotono il medesimo (551 euro al mese nel 2026).

 

Storia dell’IDA: Il disegno dell’IDA non è mai stato modificato nella sostanza dal 1980, anno in cui fu introdotta per giovani e adulti con disabilità. Nel 1988 ebbe luogo l’estensione agli anziani, che rappresentano la maggior parte dei beneficiari: nel 2018 il 70% degli utenti totali, infatti, aveva almeno 65 anni. Guardando la popolazione anziana complessiva, d’altra parte, si nota che nel 2023 l’11,3% delle persone over-65, pari a 1,412 milioni di individui, percepiva l’IDA. Infine, prendendo in considerazione la composizione per fasce d’età dell’utenza anziana, emerge che circa tre percettori su quattro hanno almeno 80 anni. (Pesaresi et al.)

 

A fruirne, dunque, è un numero elevato di persone over-65: si tratta perlopiù grandi anziani in condizioni estremamente compromesse, che richiedono interventi mirati e i cui caregiver hanno bisogno di essere opportunamente affiancati.

La suddivisione della spesa pubblica per l’assistenza anziani – complessivamente 24,9 miliardi di euro – evidenzia nitidamente la centralità dell’IDA, a cui è dedicato ben il 43% delle risorse.

Non stupisce, dunque, che nel confronto con gli altri Paesi europei l’Italia si caratterizzi per la peculiare composizione della spesa pubblica destinata alla non autosufficienza, con una percentuale particolarmente elevata dedicata ai trasferimenti monetari rispetto ai servizi alla persona.

 

Inoltre, aspetto di particolare rilievo per una riforma nazionale, l’IDA è l’unico intervento di diretta responsabilità dello Stato mentre gli altri competono a Comuni e Regioni. Pertanto, dal punto di vista dell’architettura istituzionale, rappresenta la leva che il livello statale può impiegare con maggior facilità per promuovere il cambiamento.

 

Per comporre il quadro di sintesi sull’Indennità manca un ultimo tassello, quello della variabilità geografica: la quota di anziani che riceve la misura cambia notevolmente tra una Regione e l’altra. La percepiscono, ad esempio, il 9,9% degli anziani lombardi rispetto al 17,6% di quelli calabresi; l’8,8% dei piemontesi rispetto al 15,5% dei campani. La tendenza generale indica una progressiva crescita della percentuale di utenza man mano che ci si sposta dal settentrione al meridione del Paese. Tranne che per i ciechi civili assoluti, ai quali viene erogato un contributo di 1.022,44 euro mensili (cifre riferite al 2025).

 

La valutazione delle condizioni dell’anziano L’IDA dev’essere fornita alle persone con invalidità totale (100%) che manifestino anche l’“incapacità a deambulare” o la “necessità di assistenza continua”. Tuttavia, lo Stato non mette a disposizione delle Commissioni ASL – responsabili della disamina delle domande – criteri puntuali e strumenti standardizzati per valutare la presenza di queste due specifiche condizioni.

 

La definizione dell’importo Nei Paesi dell’Europa occidentale dotati di misure comparabili all’IDA2, i valori medi mensili si collocano tra 311 e 618 euro. L’ammontare della prestazione italiana, 542 euro mensili, è tra i più alti.

Chi può presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile?

Possono presentare domanda di invalidità:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia;
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
  • Residenza stabile e stabile sul territorio nazionale
  • Non essere ricoverati in Istituti con retta a carico totale dello Stato o di Enti Pubblici
  • Non essere Titolari di indennità provenienti da invalidità per cause di guerra, lavoro o servizio. Se l’invalido è beneficiario di questo tipo di trattamenti può scegliere il trattamento a lui più favorevole ma non può percepire entrambe le erogazioni.
Iter della domanda per ottenere benefici in materia di invalidità

La richiesta del riconoscimento dell’invalidità può essere avviata dal singolo che si ritiene invalido oppure dal suo genitore/tutore (in caso di persone interdette) o dal suo curatore (per quanto riguarda le persone inabilitate), seguendo il seguente iter:

  • 1 – recarsi da un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
  • 2 – presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), la domanda di riconoscimento dei benefici;
  • 3 – effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.
1. La Certificazione Medica

Il medico certificatore per essere abilitato deve aver fatto richiesta all’INPS e aver ottenuto un codice PIN che permette la trasmissione della certificazione medica online. Si può benissimo rivolgersi al proprio medico curante.

Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il sistema genererà un codice identificativo per la pratica in corso.

A questo punto il medico deve consegnare all’interessato:

– l’attestato di trasmissione che riporta il numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda di riconoscimento dell’invalidità,

– la copia originale firmata del certificato, che il richiedente dovrà poi esibire al momento della visita di accertamento,

– l’eventuale certificato di non trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare.

Ispirato da: disabili.com

2. La Visita Medica

Si svolge presso la commissione medica competente della ASL di residenza che, in particolare, valuta i sintomi della persona: per ogni sintomo, viene assegnato un punteggio; i singoli punteggi sono già stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92); viene poi formulata la percentuale totale d’invalidità con uno specifico calcolo. Successivamente alla visita, la commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il giudizio espresso.

Nella commissione partecipa anche un medico dell’INPS, per cui se essa esprime un giudizio unanime, il verbale viene convalidato dall’INPS e inviato alla persona. Se invece il giudizio non è unanime, il tutto viene inviato all’INPS, che può sospende la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona, per verificare a sua volta le condizioni del richiedente. Infine l’INPS esprime ed invia un giudizio definitivo a casa.

Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni, può fare ricorso (entro sei mesi dal ricevimento del verbale. Il ricorso va depositato contro l’INPS in tribunale con l’aiuto di un avvocato/patronato.

Altrimenti, nei mesi successivi, specie se le condizioni e l’invalidità peggiorassero, può essere richiesta una nuova Visita (detta di Aggravamento), con le procedure prima descritte.

3. Il Verbale e il grado di Invalidità

A seconda del grado di invalidità si possono distinguere gli invalidi civili in parziali o totali e i benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale di visita.

 

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992. La legge considera diverse soglie di invalidità in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.

  • 34%soglia minima di invalidità: diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici
  • dal 46%in poi: diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei centri per l’impiego
  • dal 50% oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
  • dal 67%: Oltre ai benefici precedenti, esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa) e Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata;
  • dal 75%: Oltre ai benefici precedenti, Assegno mensile, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E’ incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS;
  • Qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l’interessato si trovi nell’ impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, a non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all’indennità di accompagnamento. 
Ulteriori Informazioni
  • Il Riconoscimento dell’Invalidità al 100% e con concessione dell’Assegno di Accompagnamento può essere sia definitivo che “a tempo”, con revisione periodica (es: annuale) da parte della Commissione per Invalidi.
  • Per alcune situazioni cliniche particolari (allettamento, degenza definitiva presso RSA, elevate disabilità ecc.) la Visita Medica può essere sostituita da Valutazione Medica sulla base della sola Documentazione Clinica
  • Da svariati mesi è in corso, da parte dell’INPS, una sperimentazione nazionale relativa alle modalità di compilazione ed invio del Certificato Introduttivo da parte del Medico Certificatore, che sta interessando un numero di Regioni sempre più elevato.

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