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Sicurezza delle Cure e Responsabilità Professionale

Sicurezza delle Cure e Responsabilità Professionale

La sicurezza è una componente fondamentale dell’assistenza sanitaria e rappresenta un elemento imprescindibile per l’erogazione di prestazioni di elevata Qualità.

Definiamo Risk Management l’insieme delle Attività messe in atto per garantire tale sicurezza delle cure, evitando la probabilità che il Paziente sia oggetto di un Danno, non intenzionale, provocato dalle Cure.

Iniziamo ad indicare quelle che sono le attività messe in atto dal Ministero della Salute: 

Il ruolo e l’importanza della definizione e del rispetto delle Linee Guida ci viene ricordato dall’Articolo 5 della suddetta Legge n.24/2017: Responsabilità professionale del personale sanitario:

  • Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
  • Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
    • a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
    • b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
    • c) le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
  • Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
  • Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rispetto e l’applicazione, quindi, delle LG riconosciute, discolpa l’operato dell’Operatore Sanitario in caso di Errore-Danno. La responsabilità penale del medico può scattare in diversi scenari, come nel caso di un errore evidente durante una diagnosi, una procedura chirurgica o il trattamento di un paziente. Tuttavia, per che un medico sia penalmente responsabile, è necessario che venga provato che il suo comportamento ha violato le linee guida o che non ha seguito le buone pratiche clinico-assistenziali previste dalla legge.

N.B.   Questo contributo ha lo scopo di DIVULGARE E SPIEGARE le attività e le procedure definite dal Ministero della Salute in ambito di Sicurezza delle Cure e di Responsabilità Medica e non certo quello di sostituirsi ai documenti ufficiali del Ministero stesso nè, semplicemente, quello di riportarle.

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