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Contributo Professionale (2013) dell’ex Studio Carlo Russo – Torino
I due istituti in esame costituiscono delle misure di aiuto e protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.
Coloro i quali, insomma, si trovano in una situazione tale da non poter gestire completamente i propri interessi possono essere sostituiti od affiancati da un tutore o un amministratore di sostegno su nomina del giudice. Differenti sono le condizioni che legittimano il ricorso a ciascuna figura, così come diverse sono le loro modalità di attivazione e realizzazione.
L’interdizione è prevista per assicurare adeguata protezione alle persone incapaci di provvedere a se stesse ed ai propri interessi in quanto si trovano in uno stato di abituale infermità mentale.
In sostanza, si tratta di un disturbo psichico o di una malattia mentale, medicalmente provati o altresì accertati dal giudice, tali da rendere un soggetto “incapace di intendere e di volere”.
L’incapacità dev’essere reale, non solo teorica, e riguarda tutti gli interessi che derivano dal compimento di atti giuridici, i quali saranno inibiti all’interdetto ed affidati al tutore con la pronuncia del giudice.
L’amministrazione di sostegno, invece, interessa coloro che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. In questo caso non si tratta di persone assolutamente incapaci di salvaguardare se stesse, bensì di soggetti impossibilitati a svolgere in completa autonomia le attività della vita quotidiana. E’ necessaria la presenza di uno stato patologico negativo riguardante la sfera psichica dell’interessato. In particolare di una condizione meno grave di quella che legittima l’interdizione, ma comunque limitativa della capacità intellettiva del soggetto. Si tratta per esempio di disturbi temporanei per i quali è prevedibile la guarigione. Ovvero di infermità caratterizzate da un andamento intermittente, in cui gli stati di incapacità si alternano ai momenti di lucidità, per le quali dunque pare eccessivo, e soprattutto non necessario, precludere completamente al soggetto la possibilità di amministrarsi.
Rilevano infine tutte quelle situazioni in cui la persona vede ridursi la propria capacità intellettiva, senza che sia completamente annientata, come nel caso di un anziano affetto da demenza senile o dal morbo di Alzheimer oppure un individuo con un’insufficienza mentale, un autismo o una cerebro lesione.
In tutte queste ipotesi l’amministrazione di sostegno pare il rimedio più opportuno in quanto è caratterizzata da grande flessibilità. L’“amministrato” mantiene infatti un certo grado di capacità, che può tra l’altro variare da caso a caso, e il giudice può modulare i compiti dell’amministratore in base alle esigenze della situazione concreta. Può, insomma, riservare alla competenza della figura di sostegno solo il compimento di quegli specifici atti che il beneficiario non è in grado di eseguire da solo, mentre invece l’interdetto è, come si è detto, totalmente inidoneo a compiere le attività di gestione dei propri interessi, le quali vengono quindi affidate in toto al tutore.
Caratteristica ulteriore dell’amministrazione di sostegno è l’essere una misura di supporto, di aiuto, non di sostituzione. L’amministratore si affianca al suo “protetto” nel compimento delle attività affidategli, non le esegue al posto suo. Questo spiega perché questa misura sia prevista anche per le ipotesi di infermità o menomazione fisica. Non si tratta ovviamente di meri handicap fisici, in quanto una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali non può essere discriminata e privata del diritto di autodeterminarsi per il solo fatto di avere una carenza fisica. Si considerano piuttosto quelle menomazioni che implicano un mancato sviluppo o una riduzione delle facoltà intellettive della persona o che ne compromettono la capacità di manifestare all’esterno la propria volontà. Per fare degli esempi, si pensi agli individui in stato di coma, quelli sottoposti a terapie farmacologiche tali da portarli al delirio o all’incoscienza, o ancora quelli colpiti da traumi con conseguenze sulle capacità cerebrali.
La stessa logica sta alla base della nomina dell’amministratore di sostegno in caso di alcolisti o tossicodipendenti: non è sufficiente la mera dipendenza a giustificare l’attivazione della procedura, ma è necessario che essa sia tale da compromettere notevolmente la capacità della persona di compiere scelte ragionevoli e consapevoli.
Per la verità, i giudici tendono spesso ad interpretare “morbidamente” il criterio dell’impossibilità a provvedere ai propri interessi, ammettendo l’amministrazione di sostegno anche in casi di semplice difficoltà, quale aiuto ai soggetti più deboli.
Quindi anche nell’ipotesi dell’anziano, del menomato fisico, del depresso o dell’alcolista in quanto tali, per il solo fatto di trovare complicazioni nell’affrontare alcuni aspetti della vita quotidiana. Ciò deriva dalla flessibilità di cui si è parlato che caratterizza questo istituto e la possibilità di personalizzarlo alle esigenze del beneficiario.
L’amministrazione può ad esempio essere stabilita per un tempo determinato, al contrario dell’interdizione che corrisponde ad uno status e che è revocabile solo in circostanze particolari. Per tali motivi è lo strumento principale del sistema di protezione di questi soggetti “deboli”, mentre l’interdizione, con la sua rigidità e la sua complessità, ricopre ormai un ruolo residuale.
Vi sono infatti situazioni in cui l’infermità mentale presenta caratteri legittimanti l’una e l’altra figura e la tendenza è, come si è detto, quella di optare per l’amministrazione di sostegno.
La ragione sta nel cercare di non annullare completamente la possibilità di una persona di autodeterminarsi, così da poter salvaguardare la sua dignità. Tuttavia l’istituto dell’interdizione è stato concepito proprio per i casi in cui un soggetto è di fatto inidoneo a provvedere a se stesso, al fine di tutelarlo.
Si può dunque concordare con la preferenza accordata all’amministrazione di sostegno in tutti i casi in cui il beneficiario conserva certe capacità, da lasciare giustamente alla sua competenza.
Nei casi, invece, in cui la persona si trova davvero priva dell’attitudine a gestire i propri interessi, l’amministrazione di sostegno potrebbe non essere sufficiente. La soluzione più adeguata a proteggere il soggetto incapace risulta allora la nomina di un tutore dotato di tutte le competenze e i poteri necessari. Assurdo sarebbe, infatti, nominare un amministratore con poteri pieni, equiparabili a quelli di un tutore.
Nei tribunali si è diffuso un particolare criterio di scelta fra le due figure, ossia quello della consistenza e complessità del patrimonio del soggetto passivo.
Di fronte ad un infermo abituale, il giudice opterà così per l’amministrazione di sostegno in caso di patrimonio modesto e di facile gestione, mentre se quest’ultimo risulta particolarmente ingente e complicato da gestire preferirà l’interdizione. E’ un criterio opinabile che non sembra rispettare la logica che sta alla base della previsione di simili istituti. L’obbiettivo principale, infatti, deve restare sempre e comunque offrire la protezione necessaria ed adeguata al soggetto bisognoso.
Il Procedimento si svolge innanzi al Tribunale del luogo ove lo stesso ha la residenza o il domicilio. Tale procedura è avviata su iniziativa di alcuni soggetti espressamente individuati dalla legge, ossia il coniuge o chi convive stabilmente con l’infermo, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore ovvero il pubblico ministero. Nell’ipotesi particolare in cui il destinatario della procedura si trovi sotto la patria potestà o abbia per curatore uno dei genitori, l’interdizione può essere promossa esclusivamente dal genitore medesimo o dal pubblico ministero. In caso in cui ad attivarsi siano i famigliari, questi devono necessariamente ricorrere all’assistenza di un legale, potendo solo eccezionalmente stare in giudizio personalmente, a meno che non optino per inoltrare la richiesta direttamente al pubblico ministero, il quale però potrebbe decidere di non procedere, non essendovi obbligato.
La domanda di interdizione va proposta sottoforma di ricorso, il quale deve contenere nome, cognome e residenza del coniuge e dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo, nonché le ragioni sulle quali si fonda la domanda, in particolare i fatti sui quali si basa l’abituale infermità del soggetto.
Al ricorso devono essere allegati:
Il procedimento così attivato si struttura in due fasi. La prima innanzi al solo Presidente del Tribunale, il quale adotta i provvedimenti più urgenti, ordina la comunicazione del ricorso al p.m. e nomina il giudice c.d. istruttore, ossia colui il quale seguirà l’intera procedura, fissando altresì l’udienza per la comparizione delle parti interessate. A tal fine, il promotore notifica ai soggetti interessati il decreto del Presidente, il quale deve anche essere comunicato al pubblico ministero, perchè egli potrebbe proporre reclamo, e quindi opporsi ad esso, entro 10 giorni.
La seconda fase si svolge, invece, di fronte al giudice istruttore, il quale deve innanzitutto procedere all’esame dell’infermo, pena l’impronunciabilità dell’interdizione, valutandone le condizioni fisiche e psichiche. In proposito merita ricordare che se l’interdicendo è impossibilitato a presentarsi in udienza, sarà il giudice, accompagnato del pubblico ministero, a recarsi da lui.
In secondo luogo, il giudice compie tutte le operazioni necessarie ad acquisire informazioni utili a formare il proprio giudizio. Può, a tal scopo, nominare un consulente tecnico che esamini l’interdicendo, ordinare un accertamento medico, nonché ascoltare i parenti e le persone intervenute. Può, altresì, adottare tutti i provvedimenti urgenti e necessari a preservare le condizioni del beneficiario, nominando per esempio un tutore provvisorio.
Si noti che se il giudice, secondo una sua valutazione o su istanza del pubblico ministero, ritiene sussistenti i requisiti per la dichiarazione di inabilitazione, può decidere di procedere in tal senso. Allo stesso modo, se considera opportuno nel caso concreto nominare un amministratore di sostegno, o se ne fa richiesta il p.m., può trasmettere il procedimento al giudice tutelare.
Quando il giudice valuta di aver ottenuto informazioni sufficienti a pervenire ad una decisione, dichiara finita questa fase di indagine ed approfondimento e rimette la causa al collegio, ossia un organo giudicante composto da tre giudici (tra cui lo stesso Relatore), incaricato di pronunciare la sentenza finale. Quest’ultima può contenere la dichiarazione di interdizione, il rigetto della domanda, la pronuncia di inabilitazione d’ufficio o la decisione di trasmettere gli atti del giudizio al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno.
Con la pronuncia di interdizione viene ovviamente nominato il tutore che è preferibilmente individuato nel coniuge che non sia separato legalmente, nella persona stabilmente convivente, nel padre, nella madre, nel figlio o nel fratello o nella sorella, nel parente entro il quarto grado ovvero nel soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel suddetto provvedimento, così come in altri successivi dell’autorità giudiziaria, può essere concessa all’interdetto l’autorizzazione a compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento o con la sola assistenza del tutore.
Invece, gli atti compiuti dall’interdetto autonomamente o senza la menzionata autorizzazione possono essere annullati su sua richiesta diretta ovvero su istanza del tutore, degli eredi o degli aventi causa.
La sentenza di interdizione ha effetto dalla data della sua pubblicazione, ossia dal giorno in cui il giudice provvede a depositarla nella cancelleria competente. Sarà poi il cancelliere a comunicare alle parti interessate l’avvenuto deposito. E’ da segnalare che il riconoscimento dello status di interdetto viene annotata anche in margine all’atto di nascita.
A partire dalla suddetta data comincia altresì a decorrere il termine lungo di sei mesi per proporre impugnazione contro la sentenza innanzi alla Corte d’Appello competente. Esiste anche un termine breve di trenta giorni che inizia a decorre dal giorno in cui avviene la notifica della sentenza stessa a cura di uno o più partecipanti del procedimento.
L’impugnazione può essere proposta da tutti coloro che erano autorizzati a promuovere l’interdizione, anche se non hanno partecipato al giudizio, quindi dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore (anche quelli nominati dalla sentenza stessa) ovvero dal pubblico ministero.
In attesa che il provvedimento passi in giudicato, ossia diventi definitivo e non più impugnabile, esso è comunque provvisoriamente esecutivo, quindi esplica da subito (o meglio, dalla data di pubblicazione) i propri effetti.
La definitività della pronuncia è comunque legata al persistere delle condizioni e delle ragioni che hanno giustificato l’interdizione. Coloro che erano legittimati a richiedere la dichiarazione possono dunque chiederne la revoca, nel caso in cui ritengano cessata la causa. Le stesse persone possono altresì intervenire nel procedimento di revoca instaurato su iniziativa altrui per opporvisi, nonché impugnare la sentenza conclusiva di tale giudizio.
Per quanto riguarda gli effetti della sentenza di revoca, questi iniziano ad esplicarsi dal passaggio in giudicato della stessa, ossia decorso il citato termine lungo di sei mesi senza che sia stata proposta impugnazione.
Resta inteso che se la domanda di interdizione è stata rigettata, la stessa può essere riproposta se si aggravano le condizioni del soggetto interessato, tali da divenire presupposti sufficienti alla dichiarazione giudiziale di interdizione.
Come si è già detto, l’Amministrazione di Sostegno è uno strumento previsto per assistere le persone affette da un’infermità o da una menomazione fisica, tali da porle nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
A siffatte condizioni, lo stesso infermo, ovvero il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero od infine i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare ricorso al giudice tutelare del luogo in cui ha residenza o domicilio il soggetto per il quale agiscono.
La richiesta deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore, nonché il nominativo e il domicilio, ove conosciuti, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Si deve descrivere, insomma, in modo puntuale e preciso la situazione in cui versa il soggetto, da un punto di vista medico, sociale, patrimoniale e personale, individuando soprattutto le esigenze e i bisogni specifici.
Il giudice provvede dunque a sentire la persona cui il procedimento si riferisce convocandola presso di sé o recandosi, se occorre, nel luogo in cui la stessa ritrova.
Il giudice ascolta, altresì, colui che ha attivato la procedura e tutti coloro i quali sono vicini all’infermo e possono essere informati della sua situazione. In sostanza, il giudice tenta di acquisire tutte le informazioni relative alle condizioni di salute e di vita dell’infermo per formulare un progetto di amministrazione di sostegno che tenga il più possibile conto degli interessi e delle esigenze di protezione della persona, nonché dei bisogni e delle richieste della medesima.
A tal fine tutto il procedimento è seguito anche dal pubblico ministero.
Eseguita l’attività d’indagine e, comunque, entro sessanta giorni dalla richiesta alla nomina il giudice individua la persona più adatta per svolgere l’incarico. Questa può essere designata dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se ciò non avviene, o se il giudice non la ritiene una scelta opportuna per gravi motivi, nomina un soggetto diverso, motivando adeguatamente la sua decisione. Nel farlo, deve preferire, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Può, ad ogni modo, essere nominata anche altra persona ritenuta idonea, esclusi gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e tutti coloro che con quest’ultimo si trovano in una situazione di conflitto personale o di interessi. Il giudice emana così un decreto nel quale sono indicati:
– le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
– la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
– l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere;
– gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;
– i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
– la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni del beneficiario.
L’istituto è caratterizzato da una notevole elasticità e adattabilità alle condizioni di ogni malato, per cui il decreto di nomina deve risultare il più possibile preciso ed esauriente. Tale atto è la “carta d’identità” dell’amministratore di sostegno, è ciò che “crea” la figura stessa, personalizzandola in base alle particolarità o le esigenze del caso specifico. Per tali ragioni, l’atto dev’essere adeguatamente motivato. Se è necessario, con tale decreto il giudice può anche adottare d’ufficio, e quindi senza una specifica richiesta degli interessati, i provvedimenti più urgenti necessari alla cura della persona inferma e del suo patrimonio. Tale elasticità caratterizza l’istituto in esame anche nelle fasi successive alla nomina, potendo il giudice modificare in qualsiasi momento, a seconda delle necessità, i confini e i profili dell’amministratore di sostegno.
A seguito della nomina, il beneficiario si riserva la capacità di compiere tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, in base a quanto previsto dal decreto, nonché tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L’amministratore di sostegno, dal canto suo, deve ovviamente assistere il malato in tutte le attività per le quali è necessaria la sua presenza e il suo supporto, agendo sempre per la tutela dei bisogni e delle aspirazioni del medesimo. Egli comunica a quest’ultimo le attività da compiere ed informa il giudice in caso di dissenso.
Egli di tutto il suo operato deve comunque rendere conto al giudice con scadenze prestabilite, redigendo una relazione o, in alcuni casi, un inventario dei beni del beneficiario e tenendo, ove necessario, la contabilità. Bisogna tenere presente che per il suo operato l’amministratore di sostegno non ha diritto ad alcun compenso, potendo tutt’al più ottenere un rimborso spese o, in talune ipotesi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare.
In caso di atti compiuti in violazione delle prescrizioni del decreto di nomina o di disposizioni di legge, tanto da parte dell’amministrato quanto dell’amministratore, ossia in ipotesi di atti compiuti al di fuori delle loro competenze, possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, dei suoi eredi e/o dal pubblico ministero.
È chiaro che la negligenza dell’amministratore, la sua inettitudine o un eventuale abuso dei suoi poteri possono comportare la sua sospensione e sostituzione, nonché il diritto del beneficiario al risarcimento dei danni eventualmente procuratigli.
Per quanto riguarda la durata dell’incarico, la nomina può avvenire a tempo determinato come indeterminato, tuttavia l’amministratore di sostegno non è tenuto a svolgere i suoi compiti oltre dieci anni, salvo che si tratti del coniuge, del convivente stabile, degli ascendenti o dei discendenti.vi è, ovviamente, anche la possibilità di revoca dell’amministratore di sostegno quando la sua attività non risulti più necessaria oppure quando si renda opportuna una sostituzione. Possono farne richiesta il beneficiario o l’amministratore di sostegno, ai quali l’istanza altrui va in ogni caso comunicata, oppure il pubblico ministero o uno dei soggetti autorizzati a richiedere la nomina. Il giudice acquisisce dunque le informazioni necessarie, ascolta le persone interessate e pronuncia un decreto adeguatamente motivato.
Vi è, infine, la possibilità che il giudice venga a conoscenza del fatto che l’amministrazione di sostegno disposta si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del malato. In tal caso, se non sono sufficienti delle modifiche alle condizioni di esercizio dell’amministrazione specifica, questa viene dichiarata cessata ed eventualmente è possibile attivare la procedura di interdizione mediante comunicazione al pubblico ministero.
Contro i decreti del giudice tutelare, sia quello di nomina sia quello di revoca, è ammesso reclamo alla Corte d’Appello competente, la cui decisione è impugnabile in Cassazione. In proposito si rimanda a quanto esposto in riferimento all’impugnazione nell’ambito del procedimento di interdizione.
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